Agevolazione prima casa
Decadenza dal beneficio
L'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della cosiddetta “prima casa” si perde qualora quest'ultima venga rivenduta nei cinque anni successivi all'acquisto, salvo che si comperi entro l'anno successivo alla vendita un immobile da adibire a residenza principale.
Secondo la più recente Cassazione (Cass. 2015) non decade dai benefici “prima casa” chi abbia acquistato un immobile con i benefici “prima casa” e l'abbia venduto nei cinque anni successivi qualora, sempre entro l'anno successivo alla rivendita, lo stesso abbia ultimato, sul terreno di sua titolarità un immobile (ovvero abbia recuperato un manufatto esistente), da destinare ad abitazione principale. La giurisprudenza ha così equiparato l'acquisto di un nuovo immobile mediante un contratto di compravendita, all'acquisto per accessione dell'immobile costruito (anche con mezzi altrui mediante un contratto di appalto) quale “prima casa” su un terreno di titolarità del beneficiario delle agevolazioni fiscali in quanto in questa fattispecie il denaro ricevuto dall'alienazione della prima casa viene investito nella successiva edificazione di altra unità immobiliare da destinare quale abitazione principale anziché in un successivo atto di compravendita.
Beneficio prima casa, credito di imposta e alienazioni successive alla prima
Il contribuente che alieni, nei cinque anni successivi all'acquisto, l'abitazione comprata con i benefici “prima casa” ma entro l'anno dalla vendita acquisti un altro immobile da destinare ad abitazione principale non decade dal beneficio fiscale purché vi trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza, presso l'immobile così acquistato. Allo stesso modo non decade e dunque può beneficiare del relativo credito d'imposta originatosi con il primo acquisto, colui che proceda alla alienazione infrannuale del secondo immobile seguita dall'acquisto, sempre entro l'anno dall'alienazione, di un terzo immobile purché ricorra sempre il requisito del trasferimento effettivo della residenza presso detti immobili adibiti a prima casa e così via per ogni ulteriore atto di vendita e riacquisto nel rispetto delle condizioni e dei termini generali di legge.
Requisiti agevolazione prima casa: coniugi e diverse residenze
Tra i requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione prima casa il richiedente deve essere residente nel Comune in cui si trova l'immobile oggetto di acquisto ovvero deve trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data dell'acquisto.
Qualora parti acquirenti siano i coniugi è tuttora preferibile nonché maggiormente tuzioristico, nonostante quanto sostenuto dalla giurisprudenza, che entrambi i coniugi, sia in separazione dei beni che in comunione legale, qualora non residenti in detto comune, ivi trasferiscano la propria residenza. La giurisprudenza ha infatti sostenuto, ancorchè solo relativamente a coniugi in comunione legale, che la residenza definita dalla normativa tributaria non debba necessariamente coincidere con quella anagrafica di entrambi i coniugi così che basterebbe che un solo coniuge risieda nel comune in cui è sito l'immobile e che in detto comune sia stabilita la residenza della famiglia, quale luogo di coabitazione dei coniugi, ancorchè un coniuge risieda anagraficamente in altro comune ma coabiti con il coniuge nella residenza della famiglia.