FORMA DELL'ATTO DI DONAZIONE

Il contratto di donazione trova la sua causa nello spirito di liberalità di un soggetto e realizza l'impoverimento di un soggetto (donante) ed il contestuale arricchimento di un altro soggetto (donatario). E' un contratto a forma tipica, ossia esso deve necessariamente, pena la nullità del contratto, essere concluso mediante un atto pubblico alla presenza di due testimoni e dunque innanzi ad un Notaio, ad eccezione delle donazioni di modico valore.

La Cassazione ha di recente sostenuto che anche il trasferimento di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato per il tramite di una Banca, ancorchè tramite un ordine di bancogiro impartito dal disponente, rientra nella donazione diretta di un bene e dunque deve rivestire la forma tipica dell'atto pubblico, in quanto la presenza di un'intermediazione bancaria che esegue il bancogiro non comporta una modifica della natura dell'atto realizzato che rimane qualificabile quale donazione diretta e formale poichè la Banca procede soltanto alla esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista.

Il sopradetto trasferimento non permette di inquadrare il caso nella donazione indiretta per la quale il Codice Civile non prevede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità: solo l'esecuzione da parte della Banca è indiretta, mentre il trasferimento è diretto dal donante al donatario.

 

 

DONAZIONE INDIRETTA: si ha quando un soggetto realizza una liberalità a favore di un altro soggetto mediante un contratto tipico diverso dalla donazione. La forma della donazione indiretta (c.d. liberalità indiretta) è quella del contratto mezzo utilizzato dal disponente e non quella del contratto il cui fine si intende realizzare, ossia la liberalità, finalità tipica della donazione.