Nel pieno dei preparativi per il matrimonio è un bene anche occuparsi di una questione che spesso viene lasciata in disparte: la scelta del regime patrimoniale e della gestione di eventuali questioni legate al futuro patrimonio familiare. Sebbene in Italia gli accordi prematrimoniali non siano legali, è possibile concordare altre modalità di gestione del patrimonio, e in questa scelta il notaio è una figura preziosa che può aiutare nella decisione più adatta alla propria situazione specifica, che avrà poi importanti ripercussioni per tutta la vita matrimoniale. Scegliere come amministrare beni e investimenti sarà il primo passo per costruire la vostra famiglia.
Innanzi tutto con “regime patrimoniale” si intende l’insieme delle regole e dei principi previsti dalla legge per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi. A partire dal 1975 con la riforma sul diritto di famiglia i due coniugi sono stati equiparati ed è stato introdotto come regime legale dei rapporti patrimoniali il regime di comunione dei beni. I coniugi però, grazie alle convenzioni matrimoniali, dei veri e propri contratti tra gli sposi, hanno la possibilità di scegliere forme alternative per regolare i propri rapporti, anche se in nessun caso possono eludere i diritti e doveri che, per legge, derivano dal matrimonio.
Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in vari momenti, anche dopo la celebrazione del matrimonio e possono essere anche modificate in momenti successivi; per essere valide inoltre prevedono la forma dell’atto pubblico, stipulato dal notaio. L’eventuale scelta del regime di separazione dei beni o di altre tipologie di convenzione va annotata a margine dell’atto di matrimonio insieme alla data del contratto, le generalità del notaio e di chi sta contraendo la convenzione.
Le convenzioni matrimoniali possono esser di vari tipi, innanzi tutto distinguiamo tra convenzioni che sono causa dello scioglimento della comunione (come la separazione dei beni o la comunione convenzionale), e convenzioni che non sono causa di scioglimento della comunione legale (come fondo patrimoniale e impresa familiare).
Le convenzioni matrimoniali più comuni sono:
- La separazione dei beni con la quale ogni coniuge mantiene la possibilità di godere e amministrare come titolare esclusivo tutti i propri beni, anche quelli che sono stati acquistati dopo il matrimonio e i risparmi accumulati in seguito.
- La comunione convenzionale che regola con una serie di deroghe (comunque limitate in quanto i coniugi non possono affidare l’amministrazione esclusivamente a uno e non è consentito derogare al principio di parità delle quote) la disciplina della comunione legale, ad esempio permette di stabilire che alcuni beni acquistati prima del matrimonio rientrino comunque nella comunione;
- Il fondo patrimoniale con cui coniugi possono destinare beni di vario genere al bisogno della famiglia creando un vincolo di destinazione;
Inoltre è possibile apportare altre modifiche al regime di comunione dei beni: restringendo o allargando ad alcune delle categorie di beni indicati dalla legge.